Data di Pubblicazione:
2009
Abstract:
L’Autore si sofferma sulla nozione di crediti sorti «in funzione» del concordato preventivo introdotta in sede di riforma dell’art. 111, comma 2 l.fall., evidenziando l’autonomia della relativa fattispecie rispetto a quella dei crediti sorti «in occasione» del concordato preventivo, nonche´ la (parziale) coincidenza con la nozione di pagamenti di crediti per prestazioni strumentali all’accesso al concordato preventivo oggetto di esenzione dall’azione revocatoria a norma dell’art. 67, comma 3, lett. g). Sebbene condivida le premesse dell’iter argomentativo della decisione milanese, quanto alla ratio dell’art. 111 citato, ripercorre criticamente le motivazioni dei due decreti nella parte in cui giungono a condizionare il riconoscimento della prededuzione del credito nel successivo fallimento all’effettiva ammissione del debitore al concordato preventivo sul presupposto che sia necessario il vaglio preventivo degli organi della procedura a tutela della massa dei creditori cosı` come riteneva l’interpretazione prevalente prima delle recenti riforme della legge fallimentare.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
crediti prededucibili; professionista
Elenco autori:
Boggio, L
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