Data di Pubblicazione:
2018
Abstract:
Nonostante le diffuse critiche alla disciplina del recesso dalle banche popolari trasformate in societa` per azioni per sfuggire alla liquidazione, la Consulta ha dichiarato infondate tutte le censure d’incostituzionalita` formulate dal Consiglio di Stato richiamando la Costituzione e la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo. E` stata cosı` ‘‘salvata’’ la disposizione contenuta nell’art. 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 che, nel regolare il diritto di recesso, sancisce il potere – attribuito all’organo di direzione strategica della banca trasformata – di limitare e/o posticipare il rimborso vantato dal socio stesso. La Consulta chiude la discussione riconoscendo il ricorrere di un interesse pubblico alla stabilita` del sistema bancario perseguito con l’applicazione di regole prudenziali e prevalente su quello del socio receduto alla piena valorizzazione della propria partecipazione sociale. L’A. condi- vide la posizione espressa dalla Corte e ne delinea le conseguenze sull’applicazione della disciplina del rimborso in esito al recesso del socio anche nelle banche in forma di s.p.a.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
banca; recesso; rimborso
Elenco autori:
Boggio, L
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