Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
La decisione catanese sancisce il principio (corretto) secondo il quale il passivo si cristallizza alla data di apertura della procedura fallimentare senza impedire al terzo che abbia pagato successivamente un creditore del fallito, di insinuarsi in sua sostituzione, quando il titolo legittimante la sostituzione sia anteriore all’apertura del concorso. In sostanza, è fatta giustizia della tesi secondo la quale il garante del fallito potrebbe sostituirsi al creditore soltanto se quest’ultimo sia stato ammesso al passivo fallimentare. Il commento illustra sinteticamente il quadro sistematico, ma anche il travisamento della fattispecie concreta, mettendo in luce come, pur in presenza dell’affermazione di principi in astratto condivisibili, la pronuncia avrebbe dovuto esporre un diverso iter argomentativo che tenesse conto delle differenze che contraddistinguono fideiussioni e polizze fideiussorie anche alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
Fallimento; Stato passivo; polizza fideiussoria
Elenco autori:
Boggio, L
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