Data di Pubblicazione:
2020
Abstract:
L’indagine sui metodi di soluzione dei conflitti in àmbito sportivo deve
essere condotta tenendo conto dell’esistenza di una doppia chiusura: quella
cui tende l’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale; e quella,
interna all’ordinamento sportivo, cui tendono le singole federazioni sportive
rispetto all’organo che le controlla (Comitato Olimpico Nazionale).
In Italia, il Codice della giustizia sportiva – introdotto dal Comitato
Olimpico Nazionale nel 2014 – si è preoccupato di disciplinare in modo
uniforme i procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia delle
federazioni sportive, prevedendo forme di controllo sul relativo operato ma,
allo stesso tempo e con il fine di preservarne l’autonomia, promuovendo
il carattere definitivo delle relative decisioni attraverso la limitazione della
possibilità di impugnarle presso il Comitato Olimpico Nazionale.
Per altro verso, lo stesso Codice della giustizia sportiva ha inteso favorire
il mantenimento, all’interno dell’ordinamento sportivo, delle decisioni – che,
diversamente, il legislatore statale avrebbe ricondotto nell’àlveo dell’ordinamento
statale – relative ai rapporti meramente patrimoniali tra gli aderenti.
Ciò non esclude, tuttavia, che la parte vittoriosa nell’ordinamento sportivo,
almeno con riguardo alle decisioni su questioni patrimoniali, è costretta a
rivolgersi al giudice dello Stato per potere ottenere concreta soddisfazione:
lo strumento della mediazione obbligatoria preventiva in àmbito sportivo,
allora, potrebbe ridurre le ipotesi in cui lo Stato è chiamato a prestare il proprio
soccorso
essere condotta tenendo conto dell’esistenza di una doppia chiusura: quella
cui tende l’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale; e quella,
interna all’ordinamento sportivo, cui tendono le singole federazioni sportive
rispetto all’organo che le controlla (Comitato Olimpico Nazionale).
In Italia, il Codice della giustizia sportiva – introdotto dal Comitato
Olimpico Nazionale nel 2014 – si è preoccupato di disciplinare in modo
uniforme i procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia delle
federazioni sportive, prevedendo forme di controllo sul relativo operato ma,
allo stesso tempo e con il fine di preservarne l’autonomia, promuovendo
il carattere definitivo delle relative decisioni attraverso la limitazione della
possibilità di impugnarle presso il Comitato Olimpico Nazionale.
Per altro verso, lo stesso Codice della giustizia sportiva ha inteso favorire
il mantenimento, all’interno dell’ordinamento sportivo, delle decisioni – che,
diversamente, il legislatore statale avrebbe ricondotto nell’àlveo dell’ordinamento
statale – relative ai rapporti meramente patrimoniali tra gli aderenti.
Ciò non esclude, tuttavia, che la parte vittoriosa nell’ordinamento sportivo,
almeno con riguardo alle decisioni su questioni patrimoniali, è costretta a
rivolgersi al giudice dello Stato per potere ottenere concreta soddisfazione:
lo strumento della mediazione obbligatoria preventiva in àmbito sportivo,
allora, potrebbe ridurre le ipotesi in cui lo Stato è chiamato a prestare il proprio
soccorso
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Elenco autori:
Proto, M
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