Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
Le Sezioni Unite tornano ad affrontare il tema della responsabilità della banca per l’errato pagamento
dell’assegno non trasferibile, affermando, in particolare, che la condotta dell’emittente (in questo
caso, una compagnia assicuratrice che spediva gli assegni per il pagamento di premi via posta
ordinaria) può determinare l’alleggerimento della responsabilità della banca secondo il disposto
dell’art. 1227, comma 1, c.c.
dell’assegno non trasferibile, affermando, in particolare, che la condotta dell’emittente (in questo
caso, una compagnia assicuratrice che spediva gli assegni per il pagamento di premi via posta
ordinaria) può determinare l’alleggerimento della responsabilità della banca secondo il disposto
dell’art. 1227, comma 1, c.c.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Elenco autori:
Bartolini, F
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