Data di Pubblicazione:
2016
Abstract:
È possibile – contrariamente a quanto reputa la giurisprudenza – per il testatore soddisfare i legittimarî, indipendentemente dalla loro adesione, con beni estranei all’asse e provenienti dal patrimonio del soggetto al quale egli intenda assegnare uno o più cespiti ereditarî?
La composizione della quota riservata con beni non appartenuti al de cuius è positivamente ammessa in più di un’ipotesi; presupposto indeclinabile, però, è il consenso, o comunque la mancata opposizione, dei legittimarî.
La necessità del presupposto, in realtà, viene meno qualora il testatore istituisca eredi i legittimarî nella quota ad essi riservata e, al contempo, ponga a loro carico e in favore del soggetto da privilegiare un legato di contratto di vendita (o di permuta) della quota ereditaria contro il pagamento di un prezzo in denaro (o contro il trasferimento di un bene dell’erede privilegiato).
La strada indicata non pare l’unica idonea a offrire soluzione positiva al quesito posto. I legittimarî sono titolari del diritto non su uno o più specifici beni, ma su una quota dell’asse ereditario, misurabile economicamente con il denaro. Di qui l’idea che il testatore – senza istituire un soggetto erede nella quota riservata e poi obbligarlo alla cessione di questa verso corrispettivo – possa direttamente dividere le proprie ricchezze, offrendo soddisfazione ai legittimarî con beni provenienti dal patrimonio del soggetto da privilegiare. Il diritto al conguaglio, in questo caso, perde la natura di legato per essere attratto nell’ambito delle disposizioni a titolo universale.
La composizione della quota riservata con beni non appartenuti al de cuius è positivamente ammessa in più di un’ipotesi; presupposto indeclinabile, però, è il consenso, o comunque la mancata opposizione, dei legittimarî.
La necessità del presupposto, in realtà, viene meno qualora il testatore istituisca eredi i legittimarî nella quota ad essi riservata e, al contempo, ponga a loro carico e in favore del soggetto da privilegiare un legato di contratto di vendita (o di permuta) della quota ereditaria contro il pagamento di un prezzo in denaro (o contro il trasferimento di un bene dell’erede privilegiato).
La strada indicata non pare l’unica idonea a offrire soluzione positiva al quesito posto. I legittimarî sono titolari del diritto non su uno o più specifici beni, ma su una quota dell’asse ereditario, misurabile economicamente con il denaro. Di qui l’idea che il testatore – senza istituire un soggetto erede nella quota riservata e poi obbligarlo alla cessione di questa verso corrispettivo – possa direttamente dividere le proprie ricchezze, offrendo soddisfazione ai legittimarî con beni provenienti dal patrimonio del soggetto da privilegiare. Il diritto al conguaglio, in questo caso, perde la natura di legato per essere attratto nell’ambito delle disposizioni a titolo universale.
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Keywords:
legittimarî; asse; soddisfazione
Elenco autori:
Proto, M
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Titolo del libro:
SCRITTI IN ONORE DI NICOLA PICARDI