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  1. Pubblicazioni

Termine essenziale e adempimento tardivo

Libro
Data di Pubblicazione:
2004
Abstract:
Al centro dell'indagine è il problema posto dall'inutile scadenza del termine essenziale, la quale, rendendo il risultato perseguito dal creditore insuscettibile di raggiungimento, parrebbe implicare il venire meno della relazione tra situazione di interesse e creditore, con la conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
Due sono le questioni poste, a tale riguardo, dall'articolo 1457 c.c.: quella della "notizia" che, se data entro tre giorni dalla scadenza del termine, consente al creditore di esigere ugualmente l'esecuzione della prestazione; e quella dell'adempimento posteriore anche al decorso dei tre giorni, comunemente ammesso dalla giurisprudenza. In entrambe le ipotesi, come può reputarsi rilevante l'adempimento di una prestazione divenuta impossibile?
Sotto il vigore dell’abrogato codice di commercio, un’attenta dottrina osservava che quantunque, in linea generale, il termine fosse da considerarsi essenziale quando l’adempimento risultava impossibile successivamente alla scadenza del tempo stabilito, il tenore dell’art. 69 cod. comm. - il quale, nella vendita di cosa mobile, consentiva l’adempimento successivamente alla scadenza del termine essenziale - doveva fare senz’altro riferimento ad una essenzialità di tipo diverso, superabile dalla volontà delle parti anche dopo la scadenza del termine.
Palesando l’incoerenza della pretesa eseguibilità di una prestazione impossibile, tale dottrina ha dischiuso la via per l’indagine e la soluzione di questioni che nel codice civile del 1942 sono rimaste insolute. Due sono le strade che oggi consentirebbero di superare tale incoerenza. La prima, seguendo la dottrina sopra richiamata, porterebbe ad individuare l’unica forma di essenzialità idonea a consentire un adempimento tardivo in quella superabile dalla volontà delle parti anche dopo la scadenza del termine. La seconda, attraverso un’analisi esegetica dell’art. 1457 c.c., potrebbe condurre a giustificare altrimenti l’adempimento posteriore alla scadenza del termine.

Sovente la giurisprudenza reputa che la parte, nel cui interesse il termine sia da considerare essenziale, decorsi i tre giorni di cui all’art. 1457 c.c. possa rinunciare “all’essenzialità del termine”, ovvero “all’effetto risolutivo”, vuoi attuando un contegno tollerante, vuoi prorogando il termine. Rinuncia “all’essenzialità” e rinuncia “all’effetto risolutivo” sono formule fungibili, le quali consentono di accordare tutela al creditore che giudichi maggiormente conforme ai propri interessi ottenere la esecuzione del contratto, anziché avvalersi della risoluzione di diritto.
Parte della dottrina ha criticato codesto orientamento, escludendo la possibilità di richiamare in vita un rapporto oramai risoluto: decorsi tre giorni dalla scadenza del termine, l’adempimento tardivo sarebbe rilevante o reputandosi sempre applicabile la disciplina della clausola risolutiva espressa qualora non si verifichi la totale perdita di utilità economica della prestazione, o nel caso in cui l'inadempimento risulti di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., ovvero, ancora, se le parti provvedano alla stipulazione di un altro contratto “per relationem a quello risoluto”. Secondo un ulteriore orientamento, la prestazione potrebbe essere tardivamente eseguita anche in presenza di un “patto o uso”, il quale consenta l'adempimento anche in assenza della dichiarazione creditoria entro tre giorni dalla scadenza del termine. Ma forse, ad una più attenta meditazione, è possibile giungere a soluzioni diverse. In ogni caso la questione appare inscindibilmente legata agli interrogativi, cui l’affermazione di una generica rinunciabilità all’effetto risolutivo o all’essenzia
Tipologia CRIS:
3.1 Monografia o trattato scientifico
Elenco autori:
Proto, M.
Autori di Ateneo:
PROTO MASSIMO
Link alla scheda completa:
https://iris.unilink.it/handle/20.500.14085/710
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