Data di Pubblicazione:
2017
Abstract:
Le parti di un contratto – al fine di promuoverne la puntuale esecuzione,
individuando in via preventiva i rimedi esperibili per l’inadempimento –
possono stabilire che, al momento della stipulazione, una di esse consegni
all’altra, a titolo di caparra confirmatoria, una somma di danaro o altre cose
fungibili. In tal caso, all’adempimento del tradens consegue l’obbligo, in
capo all’accipiens, di imputare le cose ricevute alla prestazione dovuta o di
restituirne altrettante dello stesso genere. Contestualmente, alla parte che
subisca l’altrui inadempimento è offerta una triplice scelta rispetto al contratto:
recedere e trattenere la caparra (ovvero esigerne il doppio se inadempiente
è la parte che l’ha ricevuta); domandare l’esecuzione; domandare la
risoluzione: conservando, nelle due ultime ipotesi, il diritto al risarcimento
del danno. La scelta è da valutare in relazione al pregiudizio dimostrabile:
il contraente deluso potrà scartare la prima strada qualora reputi di essere
in grado di provare un danno di entità superiore alla misura della caparra,
correndo dunque il rischio di conseguire un risarcimento più limitato
rispetto ad essa, che non ne costituirebbe, in quel caso, la misura minima.
Nonostante l’apparente linearità della disciplina, la pratica degli affari ne ha
scoperto significative difficoltà applicative; e le soluzioni offerte dai giudici
non sono sempre uniformi.
È invece costante – almeno fino ad oggi – l’orientamento della Suprema
Corte, che reputa non applicabile analogicamente, alla caparra confirmatoria,
la norma racchiusa nell’art. 1384 c.c. in tema di riducibilità della penale
ad opera del giudice; riducibilità che potrebbe allora ammettersi solo qualificando
il patto intercorso – indipendentemente dal nomen iuris usato dalle
parti – come clausola penale.
individuando in via preventiva i rimedi esperibili per l’inadempimento –
possono stabilire che, al momento della stipulazione, una di esse consegni
all’altra, a titolo di caparra confirmatoria, una somma di danaro o altre cose
fungibili. In tal caso, all’adempimento del tradens consegue l’obbligo, in
capo all’accipiens, di imputare le cose ricevute alla prestazione dovuta o di
restituirne altrettante dello stesso genere. Contestualmente, alla parte che
subisca l’altrui inadempimento è offerta una triplice scelta rispetto al contratto:
recedere e trattenere la caparra (ovvero esigerne il doppio se inadempiente
è la parte che l’ha ricevuta); domandare l’esecuzione; domandare la
risoluzione: conservando, nelle due ultime ipotesi, il diritto al risarcimento
del danno. La scelta è da valutare in relazione al pregiudizio dimostrabile:
il contraente deluso potrà scartare la prima strada qualora reputi di essere
in grado di provare un danno di entità superiore alla misura della caparra,
correndo dunque il rischio di conseguire un risarcimento più limitato
rispetto ad essa, che non ne costituirebbe, in quel caso, la misura minima.
Nonostante l’apparente linearità della disciplina, la pratica degli affari ne ha
scoperto significative difficoltà applicative; e le soluzioni offerte dai giudici
non sono sempre uniformi.
È invece costante – almeno fino ad oggi – l’orientamento della Suprema
Corte, che reputa non applicabile analogicamente, alla caparra confirmatoria,
la norma racchiusa nell’art. 1384 c.c. in tema di riducibilità della penale
ad opera del giudice; riducibilità che potrebbe allora ammettersi solo qualificando
il patto intercorso – indipendentemente dal nomen iuris usato dalle
parti – come clausola penale.
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Elenco autori:
Proto, M
Link alla scheda completa:
Titolo del libro:
Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi
di clausole tipiche e atipiche
di clausole tipiche e atipiche