Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito nel 2019 che, nelle azioni edilizie regolate agli artt. 1490 e 1492 c.c., spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi denunciati e non già al venditore dimostrare di avere consegnato una cosa da essi immune. Non costituendo la consegna di una cosa viziata inadempimento rispetto a un’obbligazione del venditore, infatti, in tali azioni l’onere della prova reclamerebbe una disciplina diversa rispetto a quella che governa i rapporti obbligatori, secondo cui dinanzi al creditore che lamenti l’altrui inadempimento spetta al debitore dimostrare di avere agito correttamente.
La circostanza che l’onere probatorio grava sul compratore, tuttavia, non sembra trovare ragione nella peculiare natura della garanzia per i vizi, giacché questa si mostra tutt’altro che estranea all’area della generale responsabilità contrattuale; ma, anche e soprattutto, perché pure nelle azioni conseguenti al difetto di conformità, dirette a fare valere un inadempimento, l’onere grava, per regola generale, sul compratore. In realtà, denunciando la presenza di un vizio, nelle azioni edilizie il compratore lamenta un’antinomia tra dato e dovuto; ed è semplicemente per tale ragione che egli è tenuto a dimostrare (il fatto positivo) che la cosa consegnatagli presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle attese.
Accade sovente, peraltro, che sia in discussione anziché il vizio la sua anteriorità rispetto al contratto, che la disciplina sulla vendita prevista dal codice civile – a differenza dell’art. 132 cod. cons. – non presume; dunque non può reputarsi spostata sul venditore l’incombenza di dimostrare che, al momento della pattuizione, il bene fosse integro. L’interprete, però, è tenuto a considerare come il legislatore abbia costruito la disciplina delle azioni edilizie in relazione a un vizio, del quale deve potersi dimostrare l’anteriorità alla vendita: con la conseguenza che la consegna del bene, la scoperta del vizio e la sua denuncia, secondo le relative modalità temporali, possono atteggiarsi a fonti di presunzione, che consentono di desumere la preesistenza alla vendita del vizio lamentato e provato: spetterà al giudice compiere tale valutazione ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.
La circostanza che l’onere probatorio grava sul compratore, tuttavia, non sembra trovare ragione nella peculiare natura della garanzia per i vizi, giacché questa si mostra tutt’altro che estranea all’area della generale responsabilità contrattuale; ma, anche e soprattutto, perché pure nelle azioni conseguenti al difetto di conformità, dirette a fare valere un inadempimento, l’onere grava, per regola generale, sul compratore. In realtà, denunciando la presenza di un vizio, nelle azioni edilizie il compratore lamenta un’antinomia tra dato e dovuto; ed è semplicemente per tale ragione che egli è tenuto a dimostrare (il fatto positivo) che la cosa consegnatagli presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle attese.
Accade sovente, peraltro, che sia in discussione anziché il vizio la sua anteriorità rispetto al contratto, che la disciplina sulla vendita prevista dal codice civile – a differenza dell’art. 132 cod. cons. – non presume; dunque non può reputarsi spostata sul venditore l’incombenza di dimostrare che, al momento della pattuizione, il bene fosse integro. L’interprete, però, è tenuto a considerare come il legislatore abbia costruito la disciplina delle azioni edilizie in relazione a un vizio, del quale deve potersi dimostrare l’anteriorità alla vendita: con la conseguenza che la consegna del bene, la scoperta del vizio e la sua denuncia, secondo le relative modalità temporali, possono atteggiarsi a fonti di presunzione, che consentono di desumere la preesistenza alla vendita del vizio lamentato e provato: spetterà al giudice compiere tale valutazione ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
vendita; vizi; onere della prova
Elenco autori:
Proto, M
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